CIRCOLARI E DECRETI LEGGE riguardanti: 

 

 

C.Q.C.

 

 


PATENTINO CICLOMOTORE

 

  • (in costruzione)


PATENTE A PUNTI

 


PATENTE

 

 


 

Vediamo di approfondire alcuni punti del nuovo Codice della strada:

SICUREZZA SU AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane verranno utilizzati dei dispositivi di nuova concezione capaci di migliorare la visibilità di notte o in presenza di nebbia o pioggia.

Il manto stradale verrà sostituito gradualmente con asfalto drenante che ha la capacità di assorbire l'acqua presente in abbondanza, così da evitare l'effetto aquaplaning.

E' prevista anche l'installazione di reti di protezione, in zone ad elevata pericolosità come viadotti e cavalcavia, e guard-rail più sicuri ed efficenti.

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LIMITI DI VELOCITA'

I limiti di velocità dovranno essere adeguati, non solo ai limiti imposti dalla legge, anche alle condizioni atmosferiche del momento.

Per esempio, in caso di pioggia i limiti massimi su autostrade e strade extraurbane dovranno essere ridotti di 20 chilometri orari (Autostrada: 130-20= 110 km/h).

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CORSE CLANDESTINE

L'organizzazione o la partecipazione a corse non autorizzate su strade pubbliche diventa un reato e sarà inserito nel Codice Penale.

Le sanzioni sono state giustamente inasprite e consisteranno in:

  1. Contravvenzione che potrà andare da 500 a 5000 euro.

  2. Confisca del veicolo.

  3. Ritiro della patente.

  4. Arresto da uno a otto mesi.

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PATENTE A PUNTI

La patente a punti non è una nuova licenza di guida: è solo un meccanismo istituito dall'articolo 126  bis del Codice della strada, che attribuisce a tutti i patentati un certo punteggio, che viene decurtato ad ogni infrazione commessa. La decurtazione non risulta sulla patente che quindi rimane invariata.

Chi resta senza punti è costretto a rifare gli esami di teoria e di guida.

Dal 1 ° gennaio 2003 tutte le patenti avranno 20 punti come dotazione iniziale. 

Dopo ogni infrazione al Codice si perderanno dei punti, il cui numero varia in base alla gravità dell'infrazione commessa.
Inoltre, i punti persi vengono raddoppiati se a commettere l'infrazione è un neopatentato (ovvero colui che ha conseguito la patente di guida da meno di 5 anni).

LA SOTTRAZIONE DEI PUNTI

Il numero dei punti da sottrarre sarà riportato sul verbale che l'automobilista riceverà: oltre alle consuete indicazioni (circostanze in cui è stata accertata l'infrazione, generalità del conducente o del proprietario del veicolo, etc.), il documento indicherà anche la decurtazione del punteggio. Essa si aggiungerà alle sanzioni che sono già previste dal Codice della strada per ciascuna infrazione: multa in denaro ed, eventualmente, ritiro e sospensione della patente.

La sottrazione dei punti non è automatica. Devono, infatti, verificarsi contemporaneamente due condizioni:

1. 

il conducente deve essere identificato;

2.  

la multa deve essere diventata definitiva (il testo dell'articolo 126 bis dice "definita"), nel senso che il trasgressore non può più presentare ricorso oppure lo ha presentato e gli è stato dato definitivamente torto.

Una volta appurato che i punti vanno effettivamente sottratti, parte la fase burocratica dell'operazione: l'organo di vigilanza da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione invia una segnalazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del Dipartimento provinciale dei Trasporti terrestri, che deve:

a.

tenere il conto dei punti di ciascun conducente;

b.

avvisare l'interessato che, a seguito dell'infrazione accertata, gli è stato sottratto un certo punteggio (probabilmente la comunicazione avverrà con una lettera recapitata attraverso il servizio Postel, in modo analogo a quanto il Dipartimento fa già oggi per avvisare che la patente sta per scadere o per inviare i tagliandini adesivi di aggiornamento delle licenze di guida e delle carte di circolazione).

 

E' molto prevedibile che la comunicazione arrivi a distanza di parecchi mesi, perché la procedura non è molto snella, o almeno lo è in apparenza.

Tanto per cominciare le forze dell'ordine possono far partire la segnalazione al Dipartimento provinciale (la ex Motorizzazione) entro 30 giorni, contati non a partire da quando la multa è diventata definitiva, ma da quando vengono a conoscenza che ciò è accaduto, e poi è da considerare la lentezza delle comunicazioni all'interno della Pubblica amministrazione e il volume aggiuntivo di corrispondenza tra uffici determinato dal nuovo meccanismo.

Ma certamente le procedure, una volta entrato in vigore il nuovo Codice saranno velocizzate il più possibile per rendere la situazione ottimale. Del resto tutti i nuovi meccanismi hanno bisogno di un certo tempo per essere "oliati".

Ecco uno schema riassuntivo dei punti che vengono tolti a seconda del tipo specifico di infrazione commessa:

  -10 PUNTI

  • Inversione di marcia e guida contromano sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

  • Circolazione sulle corsie di emergenza e sulle corsie di variazione della velocità senza effettiva necessità.

  • Erronea sistemazione del carico.

  • Violazione dei limiti di velocità (superandoli di oltre 40 km/h).

  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di stupefacenti.

  • Omissione di soccorso in caso di incidente con feriti.

  • Trasporto non consentito di merci pericolose.

  • Scorretto utilizzo del cronotachigrafo (per i conducenti di pullman).


  -5 PUNTI

  • Attraversamento non consentito di un passaggio a livello.

  • Violazione del divieto di sorpasso.

  • Mancato rispetto delle regole sulla precedenza.

  • Mancata fermata allo stop e nelle altre circostanze prescritte.


da -1 A -4 PUNTI

  • Guida senza copertura assicurativa.

  • Guida senza avere con sé patente e carta di circolazione.

  • Guida pericolosa.

  • Guida contromano sulle strade urbane ed extraurbane secondarie.

  • Violazione dei limiti di velocità.

  • Violazione delle regole sulla distanza di sicurezza.

  • Violazione delle regole sull'uso di luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia e retronebbia.

  • Violazione delle regole sulle limitazioni dei rumori.

  • Violazione del divieto di sosta.

  • Mancato allacciamento delle cinture di sicurezza.

  • Mancato utilizzo di occhiali e lenti a contatto quando segnalato sulla patente.

  • Mancato rispetto della segnaletica stradale.

  • Mancato o errato utilizzo dei dispositivi di segnalazione dei cambiamenti di direzione (frecce).

  • Trasporto non consentito.

  • Attraversamento con semaforo rosso.

QUANDO FINISCONO I PUNTI?

Se si arriva a zero punti è necessario rifare la patente.

L'articolo 126 bis prevede la revisione della patente (ved. art. 128 Codice della strada): occorre cioè ridare gli esami, di teoria e di pratica. Ma non bisogna precipitarsi all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri (la ex Motorizzazione) a prenotare il nuovo test per riguadagnare subito la patente; bisogna aspettare che l'Anagrafe degli abilitati alla guida (ufficio previsto dagli articoli 225 e 226 del vigente Codice) comunichi all'ufficio provinciale l'esaurimento dei punti e che questo ufficio disponga formalmente la revisione della patente, notificandola poi all'interessato. L'intera trafila potrà richiedere anche mesi, anche se sicuramente verrà fatto in modo di velocizzare i tempi burocratici di sviluppo delle pratiche.

Ricevuta la notifica, l'automobilista non può fare alcun ricorso e deve sottoporsi agli esami entro 30 giorni (o quantomeno deve prenotarsi). Se non fa nulla, l'ufficio provinciale del Dipartimento disporrà la sospensione a tempo indeterminato della patente (fino a quando l'automobilista non avrà superato gli esami) e manderà le forze dell'ordine a casa dell'automobilista per ritirargli fisicamente il documento.

SI POSSONO RECUPERARE I PUNTI?

Sì, è possibile recuperare i punti persi in due modi:

  1. Frequentando dei corsi di aggiornamento che sono organizzati dalle Autoscuole. In questo modo si recuperano 6 punti per le patenti di cat. A e B, 9 punti per le altre.

  2. Se non si commettono infrazioni o violazioni al Codice per due anni dall'ultima. Così facendo i punti della patente tornano alla quota originaria di 20.

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DOTAZIONE ALLE NUOVE VETTURE

Per aumentare la sicurezza e assicurare una maggiore incolumità agli occupanti, dal 1° Luglio 2002 tutte le Case automobilistiche dovranno montare di serie diversi dispositivi di sicurezza che spesso oggi sono degli optional:

  • Gli airbag per il guidatore e per il passeggero.

  • Il sistema di antibloccaggio delle ruote (ABS).

  • Un avvisatore che segnali il superamento della velocità massima consentita.

  • Un avvisatore acustico che segnali il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza.

  • Un giubbetto catarifrangente da indossare nel caso in cui il conducente debba scendere dalla vettura in situazioni di emergenza o di pericolo.

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CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE

Nuovi cambiamenti anche per quanto riguarda il conseguimento della patente:

  • L'esame teorico prevederà una diversificazione degli argomenti e una valutazione degli errori diversa secondo la gravità.

  • Le esercitazioni pratiche di guida dovranno essere fatte anche nelle ore notturne e in autostrada.

Inoltre, a chi guida con la patente scaduta, non sarà più applicato il fermo amministrativo del veicolo per due mesi (evitando così di dover pagare le spese dell'autorimessa), mentre rimarrà la contravvenzione e la sospensione della patente di guida.

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CICLOMOTORI, MAGGIORENNI IN DUE E MINORENNI CON IL PATENTINO

Le modifiche al Codice riguardano soprattutto loro, i ciclomotoristi, che avranno una possibilità e tre obblighi in più di oggi: potranno trasportare un passeggero, ma dovranno prendere un attestato di idoneità alla guida, formalizzare i passaggi di proprietà e circolare sempre con le luci accese.

Le modifiche all'art. 115 del Codice permetteranno di trasportare un passeggero anche sui ciclomotori, ma solo a due condizioni:

1.

Che il conducente sia maggiorenne;

2.

Che il motorino sia omologato per due persone.

Quest'ultima condizione non viene espressamente indicata nel nuovo articolo 115, ma sarà certamente inserita nelle modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice, che devono ancora essere emanate dai ministeri competenti: la legge 85/2001, con la quale il Parlamento aveva incaricato il governo di cambiare il Codice elencando le novità e i criteri in base ai quali dovevano essere introdotte, prevede espressamente l'obbligo di omologazione per due persone.

Alla domanda se esistono già i ciclomotori omologati per circolare in due si può rispondere che in teoria esistono, ma in pratica bisognerà fare attenzione e una dovuta precisazione. Dal punto di vista teorico quasi tutti gli esemplari commercializzati dalle principali Case a partire da fine 1999-inizio 2000: da quel periodo, infatti, i costruttori presero con il Ministero dell'Ambiente l'impegno di vendere esemplari conformi alla direttiva europea 97/24 che tra le altre cose richiede che i ciclomotori siano tecnicamente in grado di sopportare il peso di due persone (e quindi avere freni e sospensioni adeguate) ma dal punto di vista pratico occorrerà in realtà verificare due cose molto importanti:

1.

Se le schede di omologazione depositate dai costruttori prevedono la possibilità di viaggiare in due;

2.

In alternativa, se i costruttori decideranno di aggiornare le schede dei modelli attualmente omologati per uno.

Solo in questi casi il Dipartimento dei trasporti terrestri potrà rilasciare un certificato di circolazione che indichi che il veicolo ha due posti. E' da evidenziare che tecnicamente i nuovi ciclomotori commercializzati al momento sono del tutto idonei a trasportare due persone.

IL PATENTINO

I minorenni non solo, a termine di legge, continueranno a non potere trasportare nessuno a bordo dei ciclomotori (nemmeno di quelli omologati per due) ma dovranno munirsi di un patentino, che la nuova versione dell'articolo 116 chiama "Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori". Come si prenderà il patentino non è ancora del tutto chiaro: tutto è rimandato ad un decreto, che il Ministero delle Infrastrutture dovrà emanare entro la fine di Marzo del 2003 dopo essersi consultato con quello dell'Istruzione. Al momento si sà solo che si dovranno frequentare appositi corsi nelle autoscuole e negli ambienti scolastici e si dovrà sostenere un esame davanti ad un funzionario del Dipartimento dei trasporti (la ex motorizzazione). I funzionari (che saranno probabilmente gli stessi che già fungono da esaminatori nelle prove di teoria e di pratica per la patente) durante la prova saranno affiancati dall'operatore che ha gestito i corsi. E' probabile che l'esame sia solo costituito da una prova di teoria, per cercare di accertare se i ragazzi conoscono almeno le norme basilari di comportamento nella circolazione stradale: organizzare anche un test di guida sarebbe invece più complicato.

Un altro aspetto da chiarire riguarda l'idoneità fisica: le modifiche al codice non prevedono alcuna visita medica per accertare la capacità di guidare. Ma la nuova versione del Regolamento di esecuzione, di cui si sta discutendo in questi mesi, potrebbe verosimilmente l'obbligo di un controllo simile a quello oggi necessario per ottenere la patente.

Chi guiderà senza patentino rischierà una pesante multa pari alla somma di 500 € circa. Una cifra paragonabile a quella prevista per altre gravi infrazioni, come per esempio la circolazione con un veicolo senza assicurazione obbligatoria. Inoltre, in aggiunta verrà applicato il fermo amministrativo per 60 giorni.

Le sanzioni non scatteranno all'entrata i vigore delle modifiche al Codice, ma solo dal 1° gennaio 2004. Quindi, ci saranno alcuni mesi di tempo per conseguire il certificato di idoneità: presumibilmente dalla primavera 2003, cioè quando saranno stati avviati i primi corsi (si spera, subito dopo l'emanazione del Decreto che fisserà le modalità dei corsi e degli esami) al 1° gennaio 2004, appunto.

Ciò significa che chi compirà i 18 anni entro quella data non avrà bisogno di conseguire il certificato: questo infatti non è previsto per i maggiorenni. Ai corsi per ottenere l'idoneità di guida potranno partecipare tutti i ragazzi che il 1° Gennaio 2003 avranno compiuto 14 anni e quelli che li compiranno entro il termine dell'anno scolastico in corso a quella data (quindi entro giugno 2004). Analogamente, visto il contributo dell'ambiente scolastico insieme a quello delle autoscuole per lo svolgimento dei corsi, anche in futuro saranno ammessi ai corsi stessi di un determinato anno scolastico i tredicenni che compiranno i 14 anni entro la fine della stessa stagione di studi.

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PARCHEGGI A PAGAMENTO

Tutti i proventi derivanti dai parcheggi pubblici a pagamento, verranno utilizzati per costruire e gestire nuovi parcheggi, per migliorare quelli esistenti, per effettuare interventi destinati a migliorare la mobilità urbana, per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico.

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USO DEI TELEFONINI

Nel nuovo Codice della strada sarà assolutamente vietato l'uso dei telefonini in macchina, anche se vengono utilizzati con l'auricolare. L'unica possibilità sarà quella di installare un apparecchio vivavoce (del costo non indifferente di qualche centinaia di migliaia di lire).

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Lunardi: con patente punti rivedere tariffe RcA

tratto da MiaEconomia.it

Il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, interviene a proposito delle novità contenute nel nuovo Codice della strada. In particolare, ma non solo, Lunardi ricorda gli effetti che la riforma può avere sul settore Rc auto. L'arrivo della patente a punti, infatti, potrebbe portare anche ad nuovo modo di calcolare le tariffe legate all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Come? Aprendo un confronto con gli interessati. ''Con l'arrivo delle patenti a punti previste da gennaio 2003 - ha detto - apriremo un confronto con le compagnie di assicurazione per le tariffe che vengono applicate alle polizze Rca''. Lunardi fa poi riferimento ai limiti di velocità. A suo avviso, per lanciare le auto sino a 150 Km/h sulle autostrade l'Italia non ha bisogno di sottoporsi al parere dell'Unione Europea. Anche la Germania - ha ricordato il Ministro - quando ha posto i suoi limiti di velocità non ha chiesto il parere all'unione europea; perché dovremmo farlo noi?''. Lunardi ha comunque ribadito che la possibilità di innalzare i limiti di velocita' a 150 km/h non vuol dire in alcun modo ''giustificare l'eccessiva velocità o la guida irresponsabile''.''L'innalzamento del limite a 150 km/h è previsto solo su 450 chilometri dei 6 mila della rete auostradale italiana ed è indirizzato solo a determinate vetture e non a tutte'' ha sostenuto in occasione della conferenza stampa. Per Lunardi, inoltre, ''non vi è alcun collegamento tra l'alta velocità ed il numero degli incidenti in quanto, secondo le statistiche, l'attenzione di un guidatore è proporzionata alla velocità''. Chi corre sulle autostrade, insomma, ''ha i riflessi più pronti di chi invece cammina a bassa velocità ed è più distratto''. ''Con questo - ha tuttavia concluso il Ministro dei Trasporti - non voglio dire che si potrà correre su ogni tipo di strada o che giustifico l'eccessiva velocità o la guida irresponsabile''.

 

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